L’efficientamento energetico è l’insieme di operazioni volte a ottimizzare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di produzione di consumi. Un tema che oggi risulta centrale nel dibattito pubblico al fine di coniugare le esigenze di comfort della popolazione con la tutela dell’ambiente.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 si inserisce in questo contesto, e in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione posti al 2030, ha l’obiettivo di spingere la crescita sostenibile del Paese, definendo le disposizioni da attuare in materia di energia e fonti rinnovabili.

La normativa introduce importanti novità circa i meccanismi di sostegno, i requisiti minimi e gli strumenti per la produzione di energia pulita. Il testo sancisce l’obbligo di approvvigionamento energetico rinnovabile per alcune categorie di edifici, toccando diversi ambiti tematici, quali il biometano e l’idrogeno, l’autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e la mobilità elettrica.

Il decreto interviene in modo deciso soprattutto nella fase di progettazione energetica dei nuovi edifici e di quelli esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Le disposizioni stabiliscono per il progettista energetico dei requisiti molto più restrittivi rispetto al passato, che è fondamentale conoscere e comprendere. Vediamoli insieme!

Obblighi di copertura da fonti rinnovabili per edifici privati e pubblici – Dal 13 Giugno 2022, gli edifici privati di nuova costruzione devono garantire l’obbligo di copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda e contemporaneamente quello del 60% del totale dei consumi per la generazione di acqua calda, climatizzazione e  riscaldamento – tale percentuale sale fino al 65% per gli edifici pubblici. A questi obblighi si aggiungono anche le indicazioni circa le procedure per l’installazione degli impianti energetici, in particolare, in riferimento ai i requisiti minimi di potenza elettrica per tutti i nuovi impianti montati.

Deroghe e casi di impossibilità di ottemperare all’obbligo di legge – Se è impossibile ottemperare agli obblighi di legge, il progettista deve predisporre una dettagliata relazione tecnica sulla non fattibilità dell’opera. In questi casi, la progettazione energetica resta comunque sottoposta a specifici vincoli tecnici. Esenti dalla copertura rinnovabile sono invece tutte quelle strutture che rispondono a esigenze temporanee e che saranno rimosse entro 24 mesi dalla data di fine lavori.

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Infine, è importante ricordare come il decreto definisca una serie di incentivi per favorire la scelta delle rinnovabili. Il testo apre il supporto economico statale a una serie di opere, quali l’installazione di impianti di produzione elettrica verde di grande (>1 Megawatt) o piccola taglia (<1 Megawatt), la configurazione di comunità energetiche per l’autoconsumo collettivo, nonché la produzione di energia pulita tramite rinnovabili termiche e biocarburanti.

Le cose da sapere sono tante; per questo, per effettuare dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, è sempre bene rivolgersi a professionisti esperti e competenti, che sappiano tenere sotto controllo tutte le variabili tecniche e burocratiche in gioco.

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